Valutazioni ambientali (V.inc.a.)
La Giunta della Regione Autonoma della Sardegna , con Deliberazione n. 27/87 del 10 agosto 2023, ha formalmente designato l’Azienda Speciale Parco di Porto Conte, organismo partecipato del Comune di Alghero già gestore del Parco naturale regionale di Porto Conte e dell’Area marina protetta Capo Caccia – Isola Piana, quale Ente Gestore della ZSC ITB 010042 denominata “Capo Caccia (con le isole Foradada e Piana) e Punta Giglio” e Autorità Competente Delegata in materia di Valutazione d'Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357 del 1997, come modificato e integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120 del 2003, e delle Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale (DGR 30/54 del 30 settembre 2022).
In particolare, l’allegato A della citata DGR 27/87 10.08.2023 definisce, ai sensi dell'art. 47 della L.R. n. 9/2006, modificato dall'art. 11 della L.R. n. 1/2019, la tipologia di piani, programmi, progetti, interventi, attività il cui procedimento di V.Inc.A. è oggetto della delega di cui sopra. La DGR 27/87 del 10.08.2023 fa seguito alla convenzione rep. 145 del 20/12/2022 già stipulata fra la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali, e l’Azienda Speciale Parco di Porto Conte per la gestione del sito ZSC ITB 010042.
In ragione di quanto sopra rappresentato, si comunica che, a partire dal 9 settembre 2023 ( come da nota prot. 25228 del 29.08.2023 del Servizio tutela della Natura dell’Assessorato regionale della difesa dell’Ambiente) , le istanze di V.Inc.A. relative a piani, programmi, progetti, interventi, attività di portata comunale e provinciale ricadenti all’interno della ZSC ITB 010042 o che, pur all’esterno e indipendentemente dalla distanza dal sito, possano produrre effetti negativi indiretti su specie e habitat presenti all’interno del sito, dovranno essere presentate dai proponenti all’Azienda Speciale Parco di Porto Conte. A tal fine, può essere impiegata la modulistica regionale reperibile all’indirizzo qui di seguito riportato, unitamente a tutta l’informativa sull’argomento:
La modulistica e la documentazione progettuale andrà indirizzata all’Azienda Speciale parco di Porto Conte, PEC [email protected] e indicando quale sito Natura 2000 la ZSC ITB 010042 e/o la ZPS ITB 013044 (Formulario Standard e carta in formato vettoriale sono reperibili all’indirizzo: https://natura2000.eea.europa.eu/expertviewer/)
Si evidenzia inoltre che il Servizio V.I.A. della Regione Autonoma della Sardegna mantiene funzione sovraordinata di controllo e indirizzo e dunque, in tutti i casi in cui sussistano dubbi interpretativi circa la competenza sul procedimento di V.Inc.A., lo stesso Servizio V.I.A., su istanza del proponente o dell'ente gestore, si esprime comunicando la determinazione in merito all'Autorità competente alla quale il proponente stesso dovrà presentare l'istanza per l'avvio del procedimento. In ogni caso il Servizio V.I.A., è sempre Autorità Competente:
- per tutti i piani, programmi, progetti, interventi, attività che interessano, anche parzialmente, più siti Natura 2000 gestiti da Enti Gestori differenti;
- per tutti i casi in cui il proponente dei piani, programmi, progetti, interventi, attività coincida con l'Autorità competente delegata/Ente gestore del sito Natura 2000;
- per tutti i casi in cui si renda necessaria l'attivazione del Livello III della V.Inc.A.
Relativamente ai piani, programmi, progetti, interventi, attività per i quali è necessario preliminare procedura di verifica di assoggettabilità a V.Inc.A. caricati sul portale SUAPE, si evidenzia inoltre che non è possibile attivare modalità procedurali “a zero giorni” se non è preventivamente stato formulato dall’Azienda Speciale Parco di Porto Conte il parere di screening o la valutazione appropriata e che comunque i termini di un qualunque provvedimento SUAPE devono ritenersi sospesi fino all’acquisizione del parere di screening o la valutazione appropriata.
Si sottolinea inoltre, che in tutti i casi non è applicabile il silenzio-assenso alle previsioni discendenti dall’applicazione dell’art. 6 par. 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE, anche in ragione di quanto disposto all’art. 17bis, comma 4, della legge 241/90.
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